Cosa bisogna fare se il FVOE non funziona?
L’art. 31 del c.d. Correttivo al Codice Appalti, D. Lgs. 209/2024, permette di disporre comunque l’aggiudicazione in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE, delle banche dati e/o delle piattaforme di approvvigionamento certificate, decorsi 30 gg dalla proposta di aggiudicazione. In tale eventualità, è sufficiente un’autocertificazione da parte dell’offerente.
Resta in capo alla S.A. l’obbligo di accertare i requisiti e l’assenza delle cause di esclusione, e dunque di applicare le disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell’aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto.